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Super Dia

E' ampliata la possibilità di applicare la procedura semplificata alla ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, quando non altera la volumetria e la sagoma dell'edificio originario. Si può ricorrere alla super Dia anche per realizzare nuove costruzioni o ampliamenti ma solo quando esistono piani attuativi che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive. 
Le procedure veloci si possono estendere agli immobili soggetti a vincolo (archeologico, paesistico, monumentale, ecc.) quando l'ente interessato alla tutela rilascia il nulla osta ai lavori. 
I lavori possono iniziare dal 21 giorno (entro un anno) dopo la presentazione della domanda. La validità è di tre anni dall'inizio dei lavori salvo chiedere proroga. 
L'iter si conclude con la presentazione di una dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore di lavori.

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Alla domanda firmata dal proprietario, con indicato nome del progettista, direttore dei lavori e impresa esecutrice si allega: relazione tecnica asseverata, disegni di progetto firmati dal tecnico incaricato, ricevuta di pagamento di circa 126 euro per diritti d'istruttoria.
La domanda va integrata a seconda dei casi da:
Oneri concessori, calcolati dal tecnico incaricato. L'importo si versa per intero insieme alla presentazione della domanda. 
Atto d'obbligo (atto notarile) obbligatorio solo in alcuni casi. Si usa ad esempio per legare la proprietà principale al parcheggio pertinenziale. 
Nulla osta quando l'immobile è sottoposto a vincolo (paesaggistico, archeologico, ecc.). Si può chiedere direttamente o attraverso la 'conferenza dei servizi. In questo caso sarà compito dell'Amministrazione comunale sentire il parere degli enti interessati ma i 20 giorni necessari per l'inizio dei lavori decorrono dalla data di notifica del parere.

A seconda dei casi bisogna presentare documentazione:
Statica (L. 1086/71) quando i lavori interessano anche parzialmente le parti portanti è previsto il deposito del progetto strutturale con i calcoli relativi. A fine lavori si consegna il collaudo statico.
Progettazione impianti (L. 46/90) l'obbligo di incaricare un professionista iscritto all'albo per la stesura del progetto impiantistico, scatta per i lavori complessi o di grandi dimensioni. Ad esempio, per realizzare un ascensore o per impianti elettrici con potenza superiore a quella di una normale utenza domestica. La ditta che esegue il lavoro deve essere ìabilitata" cioè iscritta in un albo specifico della camera di commercio e in grado di rilasciare la "dichiarazione di conformità". Questo certificato va poi presentato al Comune a fine lavori. 
Contenimento energetico (L. 10/91)  sono previste le stesse condizioni della voce precedente e l'obbligo scatta ad esempio per trasformare o ampliare caldaie condominiali, o per realizzare una canna fumaria unica che serve più caldaie a gas individuali per l'aspirazione dei fumi di scarico. I progetti e la dichiarazione di conformità a fine lavori si depositano al Comune.
Prevenzione incendio (DPR n. 37/98) l'obbligo di presentare un progetto specifico che prevede l'uso di materiali e strutture con accertata resistenza al fuoco scatta ad esempio in presenza di caldaie condominiali o di garage.
Sicurezza sui cantieri (D.lgs n. 494/96, D.lgs n. 528/99) l'obbligo del progetto, redatto da un tecnico abilitato 'coordinatore alla sicurezza', scatta in relazione al tipo di intervento e al tempo che serve per realizzarlo. 

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Urbanistica, super DIA, ristrutturazione edilizia.. 

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Per maggiori informazioni  : Ing. Silvestro.