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Info gara d'appalto lavori pubblici

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Edilizia e Costruzioni


Comportamento sismico ed a collasso di strutture in cls armato

Analisi non lineari di sistemi di aste piane e spaziali

Metodi d’analisi probabilistica del comportamento strutturale

Metodi ad elementi finiti per strutture ad asse curvilineo

Proprietà meccaniche dei materiali da costruzione

Stato di sollecitazione in solidi con elesticità lineare

Durezza dei materiali da costruzione

Resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo armato

Protezione sismica mediante elementi isolatori o dissipatori

Strutture in muratura e  protezione del patrimonio culturale

Strutture reticolari metalliche e di lega leggera

Rinforzo di strutture mediante placcaggi in FRP

 

D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI.

Art. 30. Interessi per ritardato pagamento.



1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
 

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