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Info gara d'appalto lavori pubblici

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Edilizia e Costruzioni


Comportamento sismico ed a collasso di strutture in cls armato

Analisi non lineari di sistemi di aste piane e spaziali

Metodi d’analisi probabilistica del comportamento strutturale

Metodi ad elementi finiti per strutture ad asse curvilineo

Proprietà meccaniche dei materiali da costruzione

Stato di sollecitazione in solidi con elesticità lineare

Durezza dei materiali da costruzione

Resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo armato

Protezione sismica mediante elementi isolatori o dissipatori

Strutture in muratura e  protezione del patrimonio culturale

Strutture reticolari metalliche e di lega leggera

Rinforzo di strutture mediante placcaggi in FRP

 

D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI.

Art.9. Riconoscimento a favore dell' appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori.


1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonchè delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altreś diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.
 

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